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Il Segreto Commerciale

20.12.2018


Sappiamo tutti quanta importanza abbia per le imprese il concetto della segretezza che è fondamentale per la tutela del know how e delle informazioni commerciali.

A tale proposito il Decreto legislativo 63/2018, in vigore dal 22 giugno 2018, ha introdotto in attuazione della direttiva n. 943/2016, interessanti modifiche al "Codice della Proprietà Industriale" (D.Lgs. 10/02/2005, n. 30), finalizzate ad un più alto livello di protezione.

La nozione di informazione aziendale riservata è sostituita dal termine “segreto commerciale” che comprende informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali e/o commerciali "segrete" (ossia che nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore e che in quanto segrete abbiano valore economico e siano sottoposte, da parte delle persone che le detengono, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete). Il "segreto commerciale" è espressamente inserito dall'articolo 1 del codice nel concetto di proprietà industriale, al pari di marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori e nuove varietà vegetali.
Ferma restando la disciplina della concorrenza sleale, il codice prevede il diritto del legittimo detentore dei segreti commerciali di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a ad altri od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti.
La produzione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci di cui progettazione, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
Quanto a diritti ed azioni derivanti dalla violazione del segreto commerciale, è previsto un termine di prescrizione quinquennale (ultimo comma dell'art. 99 del codice, aggiunto dal D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63).

Nuova anche la previsione di tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari, in base alla quale il Giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati, provvedimento che mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso; può inoltre limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Ammessa, su richiesta di parte, la possibilità di adottare un percorso alternativo a quello delle misure cautelari, come il pagamento di un indennizzo che deve essere sempre adeguato in rapporto al pregiudizio subito dalla parte che lo ha richiesto. In tale ottica si colloca la previsione per cui l'importo indennizzato non deve superare quanto si sarebbe dovuto versare per l'uso legittimo del bene sottoposto a segreto commerciale.
Inoltre, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, può essere ottenuto che il Giudice autorizzi la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, vietando comunque la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione in questa forma.

Sono, infine, state introdotte sanzioni penali ed amministrative per la violazione dei segreti commerciali.
Integrato l'art. 388 c.p. con la previsione secondo cui anche chi aggira l'esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale o chi trasgredisce l'ordine di riservatezza risponde del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Riscritto l'art. 623 c.p. che anche per la violazione di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete prevede la pena detentiva fino a due anni e aggrava la pena se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici.

 

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